Oggi la Corte Costituzionale si è riunita per decidere sui ricorsi di costituzionalità relativi all’Italicum, la legge elettorale approvata nel 2015 ed entrata in vigore il 1° luglio 2016.
Non sappiamo ancora cosa decideranno i giudici (la sentenza dovrebbe uscire domani), ma può essere utile guardare ad un precedente molto significativo: la sentenza 1/2014, che stabilì l’incostituzionalità della legge elettorale vigente all’epoca, il cosiddetto Porcellum (legge 270/2005).
Il Porcellum era una legge proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento. Assegnava alla lista o alla coalizione di liste più votata un premio del 55% dei seggi. Le soglie di sbarramento erano variabili: per avere accesso alla ripartizione dei seggi alla Camera una lista doveva avere almeno il 4% dei voti, oppure il 2% se faceva parte di una coalizione almeno del 10%; al Senato invece la soglia era dell’8%, che diventava il 3% se la lista faceva parte di una coalizione di almeno il 20%. Sia le soglie di sbarramento che i premi di maggioranza erano applicati a livello nazionale alla Camera e a livello regionale al Senato, e questo causò in ben due elezioni su tre (2006 e 2013) maggioranze difformi tra i due rami del Parlamento. Inoltre, le liste erano bloccate, ossia non si potevano esprimere preferenze per i candidati, ed erano consentite le candidature multiple, senza alcun limite.
Nel 2013 fu la Cassazione a sollevare questione di costituzionalità, al termine di un contenzioso civile nel quale erano messe sotto accusa alcune parti del Porcellum. Vediamo quali erano:
1) Il premio di maggioranza previsto per la Camera dei Deputati, non vincolato al raggiungimento di una soglia minima di voti, e contraddittorio nella misura in cui incoraggiava il formarsi di coalizioni allo scopo di vincere il premio, la cui potenziale eterogeneità faceva venire meno la ragione stessa del premio di maggioranza (ossia, una maggiore governabilità).
2) Il premio di maggioranza previsto per il Senato che, oltre ad essere anch’esso non vincolato a una soglia minima, risultava “intrinsecamente irrazionale” per il suo essere diviso in 17 premi diversi (tante erano le regioni per le quali era previsto il premio), e che favoriva la formazione di maggioranze eterogenee tra le due Camere.
3) Le liste bloccate ledevano il diritto dei cittadini ad esprimere ad esercitare il suffragio, che la Costituzione prevede sia “diretto” – non, quindi, limitato dalla discrezionalità con cui i partiti che stabilivano l’ordine delle candidature nelle liste.
Come rispose la Corte costituzionale?
Secondo la Consulta, tutte e tre le questioni erano fondate: quindi, tutte e tre le parti contestate del Porcellum erano illegittime. Vale la pena però sottolineare alcuni passaggi delle motivazioni della sentenza relativi a ciascuno dei tre punti:
1) Il premio previsto dal Porcellum era effettivamente incostituzionale; ma questo non rende incostituzionali di per sé le distorsioni della rappresentanza, che sono legittime fintantoché contemplano un bilanciamento equilibrato tra due interessi costituzionalmente legittimi (rappresentatività e governabilità).
2) Per le stesse ragioni anche il meccanismo per il Senato era incostituzionale, con l’aggravante della irrazionalità del meccanismo dei vari premi regionali, in grado addirittura di “compromettere il funzionamento della forma di governo parlamentare […] sia l’esercizio della funzione legislativa”.
3) Sulle liste bloccate, la Corte stabilì che ad essere incostituzionale era un insieme di fattori: il fatto che la lista fosse bloccata si combinava al numero “assai elevato” di candidati (la lista era in alcune circoscrizioni molto lunga) e la possibilità illimitata di candidature multiple. Nel complesso, la norma non garantiva né la riconoscibilità dei candidati né il loro legame diretto con il voto dei cittadini nelle varie circoscrizioni elettorali.
Cosa dobbiamo aspettarci sull’Italicum?
Sulla base di queste motivazioni – che, ricordiamolo, costituiscono un precedente che fa giurisprudenza – la Corte domani potrebbe sancire o meno l’incostituzionalità dell’Italicum per questi motivi:
1) Il premio di maggioranza dell’Italicum è legato a una soglia minima (il 40%) se viene assegnato al primo turno, ma non lo è se viene assegnato al ballottaggio. Qui tutto dipende da come la Corte interpreterà i voti espressi in sede di ballottaggio. Se avranno “pari dignità” rispetto a quelli del primo turno, il ballottaggio in sé potrebbe essere considerato legittimo. Viceversa, potrebbe essere dichiarato incostituzionale, magari perché non prevede il raggiungimento di una soglia minima di voti al primo turno per potervi accedere.
2) La bocciatura della riforma costituzionale che aboliva il bicameralismo paritario rende attuale il tema della omogeneità tra le leggi elettorali di Camera e Senato. Attualmente l’Italicum vale solo per la prima, mentre per il Senato è tutt’ora in vigore il Consultellum (ossia il Porcellum “depurato” dalla sentenza 1/2014, in sostanza un proporzionale quasi puro). La necessità di armonizzare quanto più possibile le due leggi elettorali, unita a quella di produrre una legge “immediatamente autoapplicabile” e all’impossibilità per la Corte di “aggiungere pezzi” a una legge, potrebbe facilitare un giudizio di incostituzionalità su quelle parti dell’Italicum (il ballottaggio, ma anche lo stesso premio di maggioranza) che rendono il sistema per la Camera così diverso da quello per il Senato.
3) La disciplina sulle liste dell’Italicum sembrava essere stata scritta sotto “dettatura” della sentenza 1/2014. Infatti furono previste piccole circoscrizioni (mediamente da 6 candidati), ciascuna con un candidato ben riconoscibile per ciascun partito (il cosiddetto “capolista bloccato”) ma che prevedevano anche l’uso di preferenze. Anche le pluricandidature dei capilista bloccati furono limitate a dieci. Ma la Corte potrebbe trovare incostituzionale l’assenza di una norma oggettiva che costringa il capolista “plurieletto” a optare per una determinata circoscrizione di elezione. In assenza di questa norma, infatti, è il capolista che decide a sua discrezione non solo dove risultare eletto – il che per lui cambia poco – ma anche e soprattutto il nome dello sfortunato candidato che non risulterà eletto (pur avendo conseguito il maggior numero di preferenze) nella circoscrizione prescelta dal capolista.
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